Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07-06-1999

DECRETO 19 maggio 1999
Criteri per la determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico le cui prestazioni sono sensibili alle variazioni dell'accelerazione di gravita'.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione e la tutela del mercato
Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva
90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la
direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni con particolare riferimento al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, in materia di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 sulla determinazione
delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili alle
variazioni dell'accelerazione di gravita', ai fini della corretta
taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di utilizzazione;
Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11 marzo
1999 ha indicato i limiti per i quali i criteri formulati dal WELMEC
(european cooperation in legal metrology), nel documento "Gravity
zones for weighing instruments", sono conformi a quelli relativi alla
suddivisione del territorio nazionale in zone di gravita';
Effettuata la comunicazione alla Commissione europea del presente
provvedimento in attuazione di quanto stabilito al punto 4 dell'art.
15 della direttiva 90/384/CEE;
Considerata la necessita' di adeguare i criteri per la
determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti
dal WELMEC;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intendono:
a) "per strumenti per pesare", gli strumenti per pesare a
funzionamento non automatico cosi' come definiti all'art. 2, lettera
b), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, appartenenti
alle classi di precisione II, III e IIII, utilizzati nelle
applicazioni elencate dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;
b) "per strumenti gsensibili" o "strumenti", gli strumenti definiti
alla lettera a) precedente, le cui prestazioni sono sensibili alle
variazioni dell'accelerazione della gravita';
c) per "valore di g associato ad una zona geografica", il valore
dell'accelerazione della gravita' che convenzionalmente si
attribuisce a tutti luoghi compresi in tale zona, ai fini della
taratura degli strumenti in essi installati;
d) per "zona di gravita' di utilizzazione" o "zona di
utilizzazione" di uno strumento, la zona geografica del territorio
nazionale nel cui solo interno lo strumento puo' essere legalmente
utilizzato in quanto tarato secondo il valore di "g" ad essa
associato;
e) per "n", il numero delle divisioni che uno strumento, ottenuto
quale quoziente tra la sua portata massima ed il valore della singola
divisione, qualora lo strumento presenti un solo campo di pesatura
con divisioni tutte dello stesso valore ponderale. Nel caso di
strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di pesatura
costituito da piu' campi parziali, ciascuno caratterizzato da propria
divisione, "n" e' il numero delle divisioni rappresentato dal massimo
dei quozienti tra la portata massima di ciascun campo di pesatura e
la corrispondente divisione.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, si applica agli strumenti delle classi di
precisione II, III e IIII, utilizzati, nell'ambito del territorio
nazionale, nelle applicazioni elencate nell'art. 2, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.
2. E' facoltativa la sua applicazione agli strumenti:
a) contemplati dal comma 1 precedente, ma appartenenti alla classe
di precisione I;
b) destinati a luoghi di installazione non compresi nel territorio
nazionale e di classe di precisione qualsiasi, ove tarati con
riferimento alle zone di gravita' e ai criteri di cui al comma 3
dell'art. 3 seguente.

Art. 3.
Zone di gravita' di utilizzazione
1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle zone di gravita' di
utilizzazione degli strumenti specificate nell'allegato I del
presente decreto. Nello stesso allegato sono, inoltre, fissati per
ciascuna zona il valore di "g" ad essa associato, la relativa
denominazione codificata ed il valore massimo di "n" per gli
strumenti in essa utilizzabili.
2. Ogni strumento utilizzato nel territorio nazionale e' tarato in
funzione del valore di "g" associato alla zona di gravita' indicata
dallo strumento, determinata secondo l'allegato I.
3. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato,
gli strumenti della classe di precisione III e IIII possono in
alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravita' che
e' determinata, anziche' secondo l'allegato I, nel rispetto dei
criteri fissati dall'allegato II, che stabilisce, fra l'altro, le
modalita' per il calcolo del valore del relativo "g" associato e la
corrispondente denominazione codificata.

Art. 4.
Indicazione della denominazione
della zona di utilizzazione
1. La denominazione codificata della zona di utilizzazione dei
singoli strumenti deve essere indicata secondo uno dei sistemi
specificati nell'allegato III del presente decreto.
2. L'indicazione puo' tuttavia essere omessa negli strumenti tarati
nel luogo di installazione, che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) il trasporto nel luogo di installazione richiede il loro
smontaggio;
b) per la messa in funzione nel luogo di installazione risultano
necessari l'assemblaggio o altre operazioni tecniche di installazione
che possono influire sulle loro prestazioni.


Art. 5.
Controlli metrologici
1. I controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le
prescrizioni specificate nell'allegato IV.
2. Indipendentemente dal riferimento, in occasione della taratura,
al sistema delle zone di gravita' dell'allegato I o dell'allegato II,
gli errori riscontrati in sede di controllo metrologico nel luogo di
effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi tollerati,
stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili.
3. Nei controlli metrologici degli strumenti la non conformita'
alle disposizioni del presente decreto deve essere considerata quale
difformita' alle disposizioni regolamentari applicabili.

Art. 6.
Protezione dei dispositivi di compensazione e correzione
1. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dispositivi
di taratura si applicano anche ai dispositivi aventi funzione di
compensazione o di correzione della gravita', ivi compresa la
funzione relativa all'indicazione della denominazione codificata sul
dispositivo indicatore conformemente al comma 1, lettera c),
dell'allegato III.

Art. 7.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 e' abrogato dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Questo termine, per gli strumenti gia' in servizio in tale data,
e' prorogato del periodo intercorrente tra una verificazione
periodica e la successiva.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: Lirosi

Allegato I

Allegato II

Allegato III - IV