IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione e la
tutela del mercato
Visto il paragrafo 5.2.1 dell'allegato II del decreto
legislativo
29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della
direttiva
90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40,
recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica
la
direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a
funzionamento
non automatico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n.
220, recante il riordino del Ministero dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni con particolare riferimento al
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, in materia di
razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1997 sulla
determinazione
delle zone di gravita' di utilizzazione degli strumenti per
pesare a
funzionamento non automatico, le cui prestazioni sono sensibili
alle
variazioni dell'accelerazione di gravita', ai fini della
corretta
taratura dei medesimi in zone diverse da quelle di
utilizzazione;
Sentito il comitato centrale metrico che nella seduta dell'11
marzo
1999 ha indicato i limiti per i quali i criteri formulati dal
WELMEC
(european cooperation in legal metrology), nel documento
"Gravity
zones for weighing instruments", sono conformi a quelli relativi
alla
suddivisione del territorio nazionale in zone di gravita';
Effettuata
la comunicazione alla Commissione europea del presente
provvedimento in
attuazione di quanto stabilito al punto 4 dell'art.
15 della direttiva
90/384/CEE;
Considerata la necessita' di adeguare i criteri per
la
determinazione delle zone di gravita' di utilizzazione degli
strumenti
per pesare a funzionamento non automatico a quelli previsti
dal
WELMEC;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente
decreto si intendono:
a) "per strumenti per pesare", gli strumenti per pesare
a
funzionamento non automatico cosi' come definiti all'art. 2, lettera
b),
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, appartenenti
alle classi di
precisione II, III e IIII, utilizzati nelle
applicazioni elencate dall'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n.
517;
b) "per strumenti gsensibili" o "strumenti", gli strumenti
definiti
alla lettera a) precedente, le cui prestazioni sono sensibili
alle
variazioni dell'accelerazione della gravita';
c) per "valore di g
associato ad una zona geografica", il valore
dell'accelerazione della
gravita' che convenzionalmente si
attribuisce a tutti luoghi compresi in tale
zona, ai fini della
taratura degli strumenti in essi installati;
d) per
"zona di gravita' di utilizzazione" o "zona di
utilizzazione" di uno
strumento, la zona geografica del territorio
nazionale nel cui solo interno
lo strumento puo' essere legalmente
utilizzato in quanto tarato secondo il
valore di "g" ad essa
associato;
e) per "n", il numero delle divisioni che
uno strumento, ottenuto
quale quoziente tra la sua portata massima ed il
valore della singola
divisione, qualora lo strumento presenti un solo campo
di pesatura
con divisioni tutte dello stesso valore ponderale. Nel caso
di
strumento con campi di pesatura plurimi o con unico campo di
pesatura
costituito da piu' campi parziali, ciascuno caratterizzato da
propria
divisione, "n" e' il numero delle divisioni rappresentato dal
massimo
dei quozienti tra la portata massima di ciascun campo di pesatura
e
la corrispondente divisione.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente
decreto, si applica agli strumenti delle classi di
precisione II, III e IIII,
utilizzati, nell'ambito del territorio
nazionale, nelle applicazioni elencate
nell'art. 2, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 517.
2. E' facoltativa la sua applicazione agli strumenti:
a)
contemplati dal comma 1 precedente, ma appartenenti alla classe
di precisione
I;
b) destinati a luoghi di installazione non compresi nel
territorio
nazionale e di classe di precisione qualsiasi, ove tarati
con
riferimento alle zone di gravita' e ai criteri di cui al comma
3
dell'art. 3 seguente.
Art. 3.
Zone di gravita' di utilizzazione
1.
Il territorio nazionale e' suddiviso nelle zone di gravita' di
utilizzazione
degli strumenti specificate nell'allegato I del
presente decreto. Nello
stesso allegato sono, inoltre, fissati per
ciascuna zona il valore di "g" ad
essa associato, la relativa
denominazione codificata ed il valore massimo di
"n" per gli
strumenti in essa utilizzabili.
2. Ogni strumento utilizzato
nel territorio nazionale e' tarato in
funzione del valore di "g" associato
alla zona di gravita' indicata
dallo strumento, determinata secondo
l'allegato I.
3. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante
autorizzato,
gli strumenti della classe di precisione III e IIII possono
in
alternativa essere tarati con riferimento ad una zona di gravita'
che
e' determinata, anziche' secondo l'allegato I, nel rispetto
dei
criteri fissati dall'allegato II, che stabilisce, fra l'altro,
le
modalita' per il calcolo del valore del relativo "g" associato e
la
corrispondente denominazione codificata.
Art. 4.
Indicazione della denominazione
della
zona di utilizzazione
1. La denominazione codificata della zona di
utilizzazione dei
singoli strumenti deve essere indicata secondo uno dei
sistemi
specificati nell'allegato III del presente decreto.
2.
L'indicazione puo' tuttavia essere omessa negli strumenti tarati
nel luogo di
installazione, che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) il trasporto
nel luogo di installazione richiede il loro
smontaggio;
b) per la messa in
funzione nel luogo di installazione risultano
necessari l'assemblaggio o
altre operazioni tecniche di installazione
che possono influire sulle loro
prestazioni.
Art. 5.
Controlli metrologici
1. I
controlli metrologici degli strumenti si effettuano secondo le
prescrizioni
specificate nell'allegato IV.
2. Indipendentemente dal riferimento, in
occasione della taratura,
al sistema delle zone di gravita' dell'allegato I o
dell'allegato II,
gli errori riscontrati in sede di controllo metrologico nel
luogo di
effettiva utilizzazione non devono superare quelli massimi
tollerati,
stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia applicabili.
3.
Nei controlli metrologici degli strumenti la non conformita'
alle
disposizioni del presente decreto deve essere considerata quale
difformita'
alle disposizioni regolamentari applicabili.
Art. 6.
Protezione dei dispositivi di
compensazione e correzione
1. Le disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dispositivi
di taratura si applicano anche ai dispositivi
aventi funzione di
compensazione o di correzione della gravita', ivi compresa
la
funzione relativa all'indicazione della denominazione codificata
sul
dispositivo indicatore conformemente al comma 1, lettera
c),
dell'allegato III.
Art. 7.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale
30 ottobre 1997 e' abrogato dalla data
di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Questo termine, per gli
strumenti gia' in servizio in tale data,
e' prorogato del periodo
intercorrente tra una verificazione
periodica e la successiva.
Roma, 19 maggio 1999
Il direttore generale: Lirosi
Allegato I
Allegato II
Allegato III - IV